AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PERFORAZIONE DEL POZZO

Tutte le acque sotterranee e le acque superficiali appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (cioè sono “acque pubbliche”). L’uso e il prelievo delle acque pubbliche sono regolamentati da leggi dello Stato e della Regione.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
ARPAE – INDIRIZZI DELLE S.A.C. di Arpae competente per territorio
http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3573

L’acqua sotterranea per gli usi domestici può essere utilizzata liberamente, senza il pagamento di alcun canone, tuttavia prima di procedere alla realizzazione del pozzo, l’utente dovrà preventivamente inviare ad Arpae, Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di competenza il modulo Comunicazione utilizzo acque pubbliche per uso domestico compilato in tutte le sue parti con gli allegati richiesti. Successivamente ed entro trenta giorni dalla esecuzione dei lavori di scavo del pozzo, l’utente (cioè colui che ha effettuato la Comunicazione) od un suo delegato dovrà inoltrare all’ Unità Gestione Demanio Idrico della SAC di competenza, quale completamento alla Comunicazione, la scheda descrittiva delle opere realizzate (Scheda pozzo).

SU SPECIFICA RICHIESTA SIAMO DISPONIBILI AL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PRATICA

Nel caso di uso extra-domestico è necessaria l’autorizzazione per la perforazione e la concessione demaniale per l’estrazione dell’acqua sotterranea. Della procedura si occupa un tecnico abilitato (geologo iscritto l’Ordine).
Spese: L’istruttoria della domanda di concessione è soggetta al pagamento delle spese di istruttoria, mentre per l’esercizio dell’utenza è prevista la corresponsione da parte dell’utente di un canone annuo, diverso a seconda delle tipologie di utilizzo, ed alla costituzione di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone.
Tempistiche: Il termine fissato dal Regolamento regionale per la conclusione del procedimento istruttorio avviato con la domanda di concessione è di 150 giorni nel caso di concessione ordinaria e di 60 giorni nel caso di concessione semplificata. I termini sono sospesi in caso di richiesta pareri e di richiesta di integrazioni, come indicato all’art. 24 comma 5 del RR n. 41/2001.

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